Palazzo Vecchio: Musei ancora un appalto senza rispetto delle regole

Con la presente si richiede l’intervento dell'amministrazione comunale a far rispettare l'impegno preso dalla ditta Rear con la propria offerta tecnica, nella quale ha dichiarato di voler aumentare l'orario di lavoro del 5% ai 100 lavoratori assunti a tempo indeterminato individuati come titolari del servizio, al fine di garantire uno migliore standard qualitativo. La ditta Rear infatti attualmente ha mantenuto contrattualmente il monte ore complessivo di ciascun lavoratore, differenziando però la distribuzione oraria settimanale con criterio multiperiodale. Tale operazione ha portato ad una diminuzione drastica nei mesi dove, a loro giudizio, ci sarebbe stata una riduzione del monte ore richiesto dalla committenza. La ditta ha inoltre precluso qualsiasi possibilità di verifica rifiutando un tavolo di confronto con le OS. Ad oggi appare ancora più ingiustificata la riduzione oraria attuata per il presunto esubero contrattuale rispetto alle ore di copertura del servizio, dato che la stessa ha provveduto all’inserimento di nuovi lavoratori per circa 25 unità al fine di usufruire del vantaggio economico relativo alla decontribuzione. La cooperativa Rear pertanto, oltre ad aver apportato modifiche arbitrarie ai contratti individuali (quando invece avrebbe dovuto ripristinare gli orari e le ore contrattuali precedenti come previsto dal CCNL art.4), non ha rispettato le dichiarazioni fatte in sede di appalto sull’aumento del 5% delle ore contrattuali.

Pertanto si richiede l’intervento immediato di codesta amministrazione affinché si adoperi a far rispettare le dichiarazioni della ditta nell'offerta tecnica e di far applicare Art. 5.2 laddove si dice :“l’appaltatore è tenuto ad applicare integralmente, nei confronti del personale, tutte le norme di legge e quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e in quelli integrativi che ha dichiarato di applicare in sede di offerta. Nel caso in cui la ditta, contravvenisse a tale norma di applicare L’art. 19 del capitolato d’appalto “Risoluzione del contratto e recesso in tutti i casi di inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi derivanti dal contratto”…-."la mancata applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni contrattuali nei confronti dei lavoratori, da parte dell'appaltatore, ivi compresi gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro comporteranno la risoluzione "de jure" del contratto per colpa dell'appaltatore, nei confronti del quale l'amministrazione si riserva la rivalsa in danno.